RAVVEDIMENTO SPECIALE 2019-2023 PER CHI HA ADERITO AL CONCORDATO BIENNALE 2025-2026

 

Versamento per la sanatoria entro il 16 marzo 2026

 

Chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026 entro il 30/09/2025 può anche accedere al ravvedimento speciale per gli anni dal 2019 al 2023, per chiudere i conti del passato con il Fisco a prezzi di saldo versando la sanatoria entro il 16 marzo p.v.

 

Per aderire al ravvedimento speciale l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione. L’esercizio dell’opzione può avvenire entro il 16/03/2026 e, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 10 rate mensili.

 

Ravvedimento speciale 2019-2023

Il vantaggio attiene alla possibilità, a fronte del pagamento delle imposte sostitutive, di “blindare” il singolo periodo d’imposta da accertamenti; infatti, il perfezionamento del ravvedimento non permette agli Uffici di procedere ad accertamenti ai fini dei redditi - art. 39 del D.P.R. 600/73 (accertamenti analitici, analitico-induttivi o induttivi puri), né ai fini Iva - art. 54, co. 2 del D.P.R. 633/72 (accertamenti analitico-induttivi ai fini Iva).

Per l’annualità 2019, il cui termine ordinario di prescrizione sarebbe stato il 31/12/2025, per effetto dell’adesione al CPB 25-26 si determina la proroga automatica di un anno dei termini accertativi, che quindi arrivano fino al 31/12/2026 per l’annualità 2019.

La sanatoria forfettizza l’integrazione del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) in una % variabile in funzione dell’affidabilità ISA del soggetto nelle annualità che intende definire; non è quindi tarato sulle aliquote effettive di tassazione (Irpef, addizionali, Ires), ma sull’incidenza di un’imposta sostitutiva predeterminata, ulteriormente ridotta del 30% per le annualità Covid 2020-2021.

La base imponibile per ciascun anno oggetto di ravvedimento è pari alla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato di una percentuale che varia in base al punteggio ISA dell’anno preso in considerazione.

L’incremento da applicare al reddito è pari a:

- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;

- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Alla base imponibile così calcolata, si applicano le seguenti aliquote per il calcolo dell’imposta sostitutiva:

- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiori a 8;

- 12% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

- 15% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 6.

Per l’Irap è prevista un’aliquota unica nella misura del 3,9%.

Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro; tale limite non si applica per l’Irap.

 

Modalità di versamento

L’adesione al ravvedimento speciale è esercitata, per ogni annualità dal 2019 al 2023, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti.

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o con la prima rata entro il 16/03/2026. Il pagamento rateale è possibile in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi, calcolati al tasso legale del 1,6% annuo, con decorrenza dal 16/03/2026.

Per le società di persone e associazioni (art. 5 del Tuir), ovvero le società di capitale in regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del Tuir), l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’Irap da parte della società o associazione e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati. E’ anche possibile che il versamento dell’imposta sostitutiva avvenga direttamente da parte della società o associazione con il codice tributo 4090, in luogo dei singoli soci o associati, soluzione che si fa certamente preferire, sotto il profilo operativo, poiché permette di evitare il proliferare dei modelli F24, nonché consente un monitoraggio più immediato sul buon fine della procedura.

In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona solo con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il ravvedimento speciale non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’art. 6-bis L. 27.07.2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Nel caso di società in trasparenza e associazioni, l’inadempienza del pagamento del ravvedimento speciale di uno solo dei soci (nel caso si sia deciso di versare le imposte sostitutive da parte dei singoli soci), genera una decadenza a catena travolgendo l’intera compagine sociale che perde i benefici dell’istituto.

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono:

- 4089 CPB Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva;

- 4090 CPB Soggetti diversi dalle persone fisiche;

- 4091 CPB Imposta sostitutiva dell’Irap.

In caso di versamento rateale gli interessi devono essere versati utilizzando gli stessi codici già previsti

per i versamenti a rate delle imposte, e cioè:

- il codice tributo 1668 con riferimento ai codici 4089 e 4090;

- il codice tributo 3805 con riferimento al codice 4091.

In assenza di un espresso divieto normativo, pare possibile il pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive anche mediante compensazione di altri tributi a credito del contribuente.

 

Calcolo importi per i Clienti dello Studio

Ai Clienti dello Studio sono già stati comunicati gli importi per aderire al ravvedimento speciale e in caso di pagamenti rateali, gli importi delle rate residue verranno riconteggiati con gli interessi legali.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

10/03/2026

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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